Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
27-07-2020

Il giudice di pace non può decidere sull′annullamento della delibera condominiale per il riscaldamento

delibera condominiale

Il tema del riscaldamento condominiale è assai dibattuto e non sempre i condòmini sono unanimi nelle relative delibere. In questa materia la Cassazione (ordinanza 15434/2020) ha stabilito la competenza del tribunale, e non del giudice di pace, per decidere sulla domanda di annullamento di una delibera condominiale. I fatti Il caso trattato riguardava un ricorso di un condòmino che aveva impugnato la delibera che approvava il preventivo di spesa per i lavori di adeguamento dell′impianto termico e i bilanci del preventivo e del consuntivo. Il ricorrente sosteneva l′invalidità della delibera, poiché in essa non erano indicati i nominativi dei favorevoli e dei contrari, e l′illegittimo addebito delle spese di adeguamento e di consumo dell′impianto termico centralizzato, in quanto aveva distaccato il suo appartamento dall′impianto condominiale. Il Tribunale dichiarava la propria incompetenza per valore a decidere sulla domanda ed indicava la competenza del giudice di pace. Il ricorrente si rivolgeva alla Cassazione, per l′annullamento dell′ordinanza del tribunale, poiché aveva agito in giudizio non soltanto in relazione alla somma richiestagli dal condominio, ma per ottenere l′annullamento della delibera assembleare. Pertanto, per il condòmino, ricorreva il disposto degli articoli 7, 9,10 Codice procedura civile , per i quali il tribunale è competente a decidere sulle cause non riservate al giudice di pace. La decisione La Cassazione accoglieva il ricorso ed annullava la ordinanza del tribunale, indicandone la competenza, invece del giudice di pace. Invero la Corte osservava che l′atto di citazione del ricorrente aveva proposto una domanda rivolta all′annullamento della delibera assembleare con due motivi, il primo intitolato nullità nella redazione del verbale ed il secondo avente ad oggetto l′illegittimo addebito delle quote delle spese dell′impianto condominiale. Ne consegue che il ricorrente ha proposto due distinte domande giudiziali volte ad ottenere l′annullamento della delibera condominiale. Pertanto, per l′articolo 1137 Codice civile la legittimazione ad agire per l′annullamento delle delibere assembleari da parte dei condòmini dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse, diverso da quello della rimozione dell′atto impugnato. Quindi la domanda proposta in giudizio, avente ad oggetto solo l′accertamento del vizio formale dedotto, e non anche la lesione di un interesse quantificabile dell′attore, o il danno ingiustamente subito o la maggiore spesa indebitamente imposta, appartiene alla competenza del tribunale. Quando è competente il tribunale Per la Cassazione ha un valore indeterminato, e quindi appartiene alla competenza del tribunale, la domanda giudiziale che abbia ad oggetto solo l′accertamento di un diritto che non può avere una valutazione economica e non sia accompagnato dalla richiesta di una somma di denaro. Invero se la sola richiesta del contributo economico rientra nella competenza del giudice di pace, tuttavia l′azione dell′annullamento della delibera condominiale, contenente detta richiesta, spetta al tribunale.