Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
28-07-2020

Condomino danneggiato dalle infiltrazioni d′acqua provenienti dal lastrico solare

In caso di danni da infiltrazioni d′acqua provenienti dal bene comune ed in custodia del condominio, lastrico solare, all′appartamento di proprietà esclusiva di un condomino, ex articolo 2051 del Codice civile, occorre tenere conto della condotta del danneggiato entrato in interazione con la cosa. Se detto comportamento è incauto rileva ai fini del concorso di responsabilità con il condominio danneggiante, ex articolo 1227 comma 1 del Codice civile; se, come nel caso di specie, interrompe il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso integra il caso fortuito e libera da responsabilità il condominio. Lo ha ribadito il Tribunale di Latina, sezione II civile, sentenza numero 1038 del 17 giugno 2020. La questione Un condomino ha convenuto in giudizio il condominio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, materiali e morali, nonché ad eseguire i lavori di rifacimento al lastrico solare, atti ad eliminare le cause di infiltrazioni di acqua e di umidità nell′appartamento di sua proprietà, collocato al di sotto di tale bene comune. Il condominio si è costituto in giudizio ed ha chiesto la reiezione delle domande dell′attore, deducendo sia che i lavori richiesti non si sono realizzati tempestivamente a causa dei mancati conferimenti dei condomini morosi, tra i quali lo stesso attore, sia che quest′ultimo non ha mai rilasciato all′impresa incaricata dell′esecuzione dei lavori la necessaria liberatoria scritta attestante l′assenza nell′immobile di sua proprietà di persone o cose che avessero potuto ricevere danno dai lavori medesimi. In sostanza, il condominio ha eccepito la responsabile dell′attore nella causazione dei danni, per i quali lo stesso ha azionato il giudizio. L′ordinanza Il Tribunale ha rigettato la domanda ed ha condannato l′attore alla refusione delle spese processuali in favore del convenuto, osservando che: l′antecedente causale dei danni patiti dall′attore deve individuarsi non nella condotta del convenuto bensì ed esclusivamente nella condotta tenuta dallo stesso attore che non ha adempiuto i propri obblighi di versare il dovuto ed ha rifiutato di firmare la dichiarazione di manleva per l′impresa senza, nel contempo, liberare l′appartamento dei mobili in esso contenuti; nei termini di cui sopra, la Corte di Cassazione, sezione VI - 3 civile, ordinanza numero 27724 del 30 ottobre 2018, ha già stabilito che sul custode grava l′onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell′art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull′evento dannoso, che può anche essere esclusiva; la Corte di Cassazione, sezione VI - 3 civile, ordinanza numero 9315 del 3 aprile 2019, a propria volta, ha precedentemente affermato che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull′evento dannoso, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un′evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l′esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. Conclusioni La sentenza in commento ha quindi ritenuto che il condominio ha assolto il proprio onere probatorio, dimostrando la sussistenza del caso fortuito e ricomprendente la condotta incauta del danneggiato da intendersi assorbente ed idonea ad interrompere il nesso causale avendo ex se cagionato l′evento dannoso.