L′ecobonus 110 per cento o bonus ristrutturazione 110 è una detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico (l′ecobonus per la ristrutturazione al 110 è anche un sismabonus). Il beneficio è previsto dall′art. 119 D.L. 34/2020 per una serie di interventi ed è prevista espressamente dal comma 9 lett. a), mentre al successivo art. 121 si prevede che I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell′utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest′ultimo recuperato sotto forma di credito d′imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d′imposta, con facolta′ di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari Avviare i lavori Mentre la delibera sui lavori che prevedono il beneficio è certamente adottabile con le ordinarie maggioranze per interventi di straordinaria manutenzione in deroga alle maggioranze anche in caso di innovazioni (art 1136 co 2 c.c. , 500 millesimi e maggioranza intervenuti). La cessione del credito Si ritiene che la cessione del credito - certamente ammissibile anche per il condominio, come ha chiarito per le precedenti disposizioni che prevedevano tale meccanismo anche da circolare della agenzia delle Entrate 28.8.2017 n. 165110 - avendo ad oggetto un diritto personale del condomino ed essendo destinata ad incidere sulla sua posizione patrimoniale e fiscale personale, sia sottratta alle competenze dell′assemblea e debba vedere espresso consenso dei singoli interessati. In altri termini la scelta se giovarsi direttamente di benefici fiscali, a seconda della personale situazione contributiva di ciascuno, o di cedere piuttosto al fornitore è scelta che compete ai singoli titolari della posizione di vantaggio e attività che comporta scelte e conseguenze patrimoniali direttamente incidenti nella sfera individuale dei singoli condomini - che hanno diritto a detrazione in misura proporzionale alla propria quota millesimale - su cui l′assemblea non ha titolo ad incidere.