Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
28-08-2020

Non è diffamatoria la ricostruzione dei fatti che portano alla sostituzione dell′amministratore

Non è diffamatoria la ricostruzione dei fatti che portano alla sostituzione dell′amministratore Un amministratore dimissionario citava in giudizio due condomini che si erano rivolti all′autorità giudiziaria per una nuova nomina, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, previa affermazione di responsabilità ai sensi dell′art 2059 Codice Civile, per la lesione dell′onore e della sua reputazione: a fondamento delle domanda, infatti, deduceva che, nell′atto giudiziale depositato, i ricorrenti avessero utilizzato, nel corpo della motivazione, delle espressioni, a suo dire, denigratorie e, pertanto, ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento del danno quantificato in euro 10.000,00. I requisiti per il risarcimento del danno In primo luogo, la lesione dell′onore e della reputazione è contenuta nell′ambito del risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi dell′art. 2059 Codice Civile che, però, non disciplina un′autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all′art. 2043 Codice Civile; tale norma, infatti, si limita a prevedere i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell′illecito richiesti dai principi generali sul danno extracontrattuale, ovvero la condotta illecita, l′ingiusta lesione di interessi tutelati dall′ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda e la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell′interesse leso. Del resto, l′onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all′offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è del tutto irrilevante che il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa; infine, per il riconoscimento del danno, sono presi in considerazione tre criteri: la gravità del fatto, l′estensione della diffamazione e la qualità del soggetto leso. Tuttavia se, in concreto, il comportamento lesivo non sia stato percepito da nessuno, non rimane integrato un danno civilisticamente risarcibile. La fattispecie concreta Nel caso concluso con sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1211/2020 , la testuale frase oggetto del giudizio (l′amministrazione condominiale del Condominio è da anni caratterizzata da irregolarità contabili e gravi carenze di gestione, tra cui la indebita appropriazione di denaro dal conto condominiale e la non tracciabilità di tutte le somme in entrata e in uscita nel corso degli ultimi esercizi, avvallate dagli altri condomini, che hanno indotto i ricorrenti a impugnare più volte i consuntivi e i bilanci di previsione) era contenuta nel ricorso depositato dai convenuti ai sensi dell′art. 1129 Codice Civile, al fine di ottenere la nomina di un amministratore di condominio, dopo che il precedente aveva rassegnato le dimissioni; sulla scorta dei criteri sopra esaminati, il giudice non ha rilevato i presupposti per il riconoscimento della lesione dell′onore e della reputazione dell′ex amministratore e, conseguentemente, del risarcimento del danno non patrimoniale. E, difatti, non poteva certamente riconoscersi alla frase utilizzata dai convenuti la qualifica di addebito particolarmente infamante, posto che le espressioni utilizzate costituivano il mezzo per descrivere la situazione che si era creata nel condominio durante la gestione dell′attore. Né poteva ritenersi derivato un concreto pregiudizio, a seguito dell′attribuzione asseritamente diffamatoria posto che, alla data del deposito del ricorso, costui aveva già rassegnato le dimissioni. Infine, la diffusione dell′espressione era stata estremamente limitata poiché essa era contenuta in un atto giudiziario portato a conoscenza dei soli altri condomini, che peraltro già conoscevano le circostanze allegate a causa della nota litigiosità tra le parti, nonché dell′autorità giudiziaria e, a livello temporale, l′espressione non era rivolta nei confronti dell′amministratore di condominio attore, poiché, in quel momento, non ne rivestiva più la carica.